L’argomento affrontato nel nostro incontro mensile è il sistema di pagamento tramite i buoni lavoro meglio conosciuti come Voucher, utilizzati per remunerare il lavoro accessorio; uno dei rapporti di lavoro parasubordinato introdotti nell’ordinamento italiano dalla Legge Biagi, il Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Questa tipologia di rapporto di lavoro nasce con l’obiettivo di favorire l’emersione del “nero” e promuovere l’occupazione di soggetti con difficoltà ad accedere ovvero a permanere nel mercato del lavoro nei settori dei lavori domestici, giardinaggio, pulizia, manutenzione, agricolo, nel porta a porta. Per la categoria di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono le prestazioni lavorative a carattere saltuario, discontinuo ed avente natura meramente occasionale, anche se svolte dallo stesso soggetto a favore di più beneficiari.
La caratteristica peculiare del lavoro occasionale accessorio è nel sistema di pagamento. che avviene tramite i cosiddetti voucher o buoni lavoro che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail. I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il valore netto, a favore del prestatore, è di 7,50 euro. Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, tuttavia. non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari
Dove si acquistano?
– presso le sedi INPS territoriali;
– presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
– attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito inps;
– presso le banche popolari abilitate;
– presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio dell’attività lavorativa), il Committente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. L’INPS, a sua volta, trasmetterà in tempo reale all’INAIL le comunicazioni ricevute. In capo al committente rimane l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Riscossione dei Buoni Lavoro
I buoni lavoro acquistati presso l’INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell’emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 2 anni dal giorno dell’emissione. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale e, ove richiesto, con un documento di identità valido. Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiedere, a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro, il rimborso presso le sedi dell’INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.
I vantaggi del lavoro occasionale accessorio
Per la stipula del contratto di lavoro occasionale accessorio non è necessaria la forma scritta. Il datore di lavoro ed il prestatore di lavoro hanno quindi la libertà di accordarsi verbalmente. La determinazione del compenso è rimessa alla libera contrattazione delle parti e non vi è obbligo di rispetto di alcun contratto collettivo nazionale. Inoltre non sono previsti istituti contrattuali come la tredicesima, le ferie, i permessi e tutti gli emolumenti previsti nei CCNL. La retribuzione viene pagata unicamente attraverso il voucher ed il valore nominale dello stesso. Inoltre il compenso percepito dal lavoratore è esente da imposizione fiscale (dal pagamento dell’imposta Irpef), non fa cumulo sulla pensione.
I vantaggi per il datore di lavoro.
Considerata la natura meramente occasionale del rapporto di lavoro, i vantaggi che ha il committente datore di lavoro nell’instaurare il rapporto di lavoro attraverso i voucher ed il lavoro accessorio sono i seguenti:
- emersione del lavoro e quindi nella possibilità di non incorrere in rischi in caso di ispezione;
- la possibilità di avere una copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro;
- poter usufruire delle prestazioni del lavoratore senza dover stipulare un contratto;
- non rischiare vertenze di lavoro sulla natura della retribuzione. Con il pagamento attraverso i buoni lavoro, sono coperti tutti questi oneri e rischi.
e per il lavoratore.
Per il prestatore di lavoro i vantaggi del ricorso da parte del datore di lavoro al lavoro occasionale di tipo accessorio sono i seguenti:
- le prestazioni occasionali svolte sono retribuite con un compenso esente da ogni imposizione fiscale;
- il voucher dà diritto all’accantonamento dei contributi presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail;
- il compenso ricevuto non incide sullo status di disoccupato o inoccupato ai fini di un reinserimento nel mondo del lavoro (anche attraverso delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro)
Walter Troisi
(dottore commercialista-tributarista)
info@ItaliaSalva.it
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