Il recepimento della direttiva 2014/59/UE, da parte del governo italiano, ha messo in circolo dei vecchi fantasmi: bail in, prelievo forzoso, Italia come Cipro… Nessuno evidenzia i cambiamenti rispetto al pre-recepimento, Cosa cambia per i risparmiatori?
NIENTE!!!
In caso di crisi bancarie, la ricapitalizzazione degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. bail-in). In particolare, il nuovo meccanismo prevede:
- la vendita di parti delle attività detenute, anche senza il consenso degli azionisti;
- la costituzione di una società “ponte” consistente nella cessione, anche in questo caso senza il consenso degli azionisti, della totalità o di una parte delle attività, diritti o passività ad un ente interamente o parzialmente di proprietà delle autorità pubbliche ;
- la costituzione di una bad bank per la gestione degli asset di cattiva qualità;
- il coinvolgimento dei creditori alla copertura delle perdite (bail-in). In particolare, azionisti e creditori parteciperebbero al piano di ristrutturazione fino a un limite massimo dell’8% delle passività della banca, e secondo una precisa gerarchia di intervento (azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior e titolari di depositi oltre i 100.000 euro; i depositi sotto questa soglia verrebbero dunque salvaguardati);
- qualora le risorse conferite da azionisti, obbligazionisti e creditori non siano sufficienti, ci si potrà rivolgere al fondo unico di risoluzione , per un ammontare fino al 5% delle passività della banca in crisi;
Bail in, qual è la novità?
- Azionisti
il capitale sociale o capitale di rischio è il capitale contribuito alla società da parte dei soci. Il capitale è indicativo delle risorse cui l’azienda può contare da parte dei propri azionisti. Viene anche detto capitale di rischio in quanto, in caso di cessazione della attività, una volta liquidato l’attivo vengono prima rimborsate tutte le passività secondo il loro grado di privilegio, ed infine per ultimo il capitale sociale, quindi esso è maggiormente a rischio.
Che gli azionisti siano soggetti a bail in non lo dice l’Europa ma, da sempre, il diritto italiano.
- Obbligazionisti
L’obbligazionista, tra i vari rischi, è sempre stato soggetto al rischio emittente: è il rischio legato all’affidabilità dell’emittente ed alla sua capacità di rimborsare gli interessi e/o il capitale avuto a prestito. Non è una novità che chi presta soldi ad una società possa perdere parte, se non tutto il capitale. Vi ricordate Parmalat, Lehman Brothers, SNS…
Che gli obbligazionisti siano soggetti a bail in non lo dice l’Europa ma, da sempre, il diritto italiano.
- Correntisti
Nella nostra rubrica del miglior conto deposito abbiamo sempre fatto riferimento alla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi FITD. La tutela riguardava i depositi entro i 100.000 €, per la parte eccedente non vi era e non vi è alcuna garanzia.
Che i correntisti siano soggetti a bail in non lo dice l’Europa ma, da sempre, il diritto italiano.
Beppe Grillo nel suo blog scrive: “L’Italia come Cipro: se la banca fallisce paghi tu“. ItaliaSalva aggiunge:” come sempre…“
Luigi.Ciotta@ItaliaSalva.it
Buongiorno, mettiamola cosi’, fino ad oggi le banche italiane non venivano fatte fallire, da oggi nel caso di crack potranno attingere, fra l’altro, anche ai conti correnti per le cifre oltre i 100.000,oo Euro, come successo, credo per la prima volta, a Cipro.
Saluti
Paolo