Il 730 doveva essere presentato entro il 7 luglio (scadenza 730), sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista oppure al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Tuttavia c’è ancora la possibilità di rimediare, qualora si siano commessi errori o, addirittura, non sia presentata la dichiarazione dei redditi, pur avendo l’obbligo.
IN CASO DI ERRORE
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione che comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario), a sua scelta può:
- presentare entro il 25 ottobre (scadenza 730 integrativo) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2015, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Nel caso in cui l’errore comporti un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2015. Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato:
- entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso)
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998)
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
IN CASO DI DICHIARAZIONE 730 NON PRESENTATA
I contribuenti, che non hanno presentato il 730 nei termini previsti, possono presentare il modello UNICO Persone fisiche 2015 entro il 30 settembre 2015. La dichiarazione può essere inviata telematicamente direttamente all’Agenzia delle entrate o tramite un intermediario abilitato.
Luigi.Ciotta@ItaliaSalva.it
Lascia un commento