L’indennità Naspi 2020 è uno degli strumenti interessati dal decreto Cura Italia. All’articolo 33 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 sono prorogati i termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attivita’ lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e’ fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Quale è la beffa? L’indennità NASPI 2020
L’indennità Naspi spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Il decreto Cura Italia modifica i termini di legge, ma non modifica la data di decorrenza. Pertanto la domanda deve essere presentata all’INPS entro 128 giorni, erano 68, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma la decorrenza rimane dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Il disoccupato si illude di poter fare la domanda Naspi 2020 con calma, in realtà non c’è retroattività e la conseguenza immediata è di allargare il periodo scoperto da stipendio e da indennità Naspi.
Disoccupazione dopo quanti mesi di lavoro ?
I requisiti per la Naspi 2020 sono, innanzitutto, lo stato di disoccupazione e il requisito contributivo:
- sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Domanda sospesa in attesa di istruttoria
La dicitura “domanda sospesa in attesa di istruttoria” mette molta ansia al disoccupato. In realtà si tratta di normale routine, gli uffici inps preposti stanno effettuando i dovuti accertamenti. Di solito, alla fine dell’istruttoria, cominciano i pagamenti retroattivamente, cioè dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione. In altri casi, l’inps invia una richiesta di documentazione integrativa che, una volta fornita, sblocca definitivamente i pagamenti.
Un documento che spesso manca nella richiesta Naspi 2020 è il modello SR163. E’ necessario per certificare le proprie coordinate bancarie, infatti viene richiesto il timbro e la firma del funzionario di Banca dove abbiamo il conto. Per coloro che hanno un Banca online reperire il modello SR163 è ancora più semplice, in questo caso non serve timbro e firma del funzionario.
Lavoro autonomo occasionale e naspi
L’indennità Naspi è sospesa/decade in caso di rioccupazione a qualsiasi titolo: dipendente, collaboratore, autonomo. Può riprendere con una forte penalizzazione, 80% di quanto percepito nel periodo di attività. Una tale penalizzazione sconsiglia la rioccupazione, se non in casi veramente validi: lavoro che ci piace o con interessanti prospettive.
La sola eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale, in questo caso la Naspi non è penalizzata e continua ad essere erogata, cumulabile con la prestazione occasionale. Eppure Lavoro autonomo occasionale e naspi hanno un limite di compatibilità, non è possibile superare i 5.000 € di parcella.
non è più necessario
Ma il modello sr163 non è stato soppresso dal 10 aprile scorso?