Pochi si chiedono la cassa integrazione covid 19 come funziona, come invece succede per le altre misure previste nel decreto Cura Italia. Infatti, a differenza dell’una tantum di marzo da 600€ previsto per Partita IVA, COCOCO, lavoratori agricoli, dello spettacolo e del turismo, e dei congedi straordinari e permessi 104, la cassa integrazione covid 19 non richiede alcuna azione da parte del lavoratore.
I datori di lavoro chiedono la Cassa integrazione
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. L’assegno di cassa integrazione, su istanza del datore di lavoro, puo’ essere concesso con la modalita’ di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, a cui si aggiungono 338,2 milioni di euro per le aziende già in cassa integrazione straordinaria e 3.293,2 milioni per la cassa integrazione in deroga. Sono esclusi dall’applicazione della misura i datori di lavoro domestico.
Cassa integrazione covid 19 come funziona il pagamento
La Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” può essere erogata tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per la cassa integrazione in deroga il pagamento è sempre diretto al lavoratore, previo invio del modulo S41 da parte del datore di lavoro.
L’importo è pari all’80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
- per retribuzioni mensili lorde FINO A € 2.159,48, massimo € 998,18 CIG al lordo delle ritenute fiscali;
- per retribuzioni mensili lorde OLTRE € 2.159,48, una indennità mensile lorda massima di € 1.199,72.
Dipendenti vs Autonomi
Dopo aver visto la cassa integrazione covid 19 come funziona, facciamo un semplice confronto con l’indennità prevista per le partite iva. La più evidente differenza è la durata. La CIG, infatti, ha una durata di 9 settimane, a partire dal 23 febbraio 2020, contro l’una tantum per gli autonomi. Pertanto l’indennizzo totale per un lavoratore full time ammonta a 2.699 €, solo 600€ per gli autonomi. Ma aldilà di importi e durata, la vera differenza è la programmazione. Conoscere in anticipo la propria disponibilità di spesa garantisce serenità, di contro l’attesa di un decreto ad aprile che possa estendere l’una tantum anche per il mese successivo crea apprensione.
La confusione veramente gratuita la offre l’inps. La comunicazione di ieri sera, smentita dal presidente Tridico, che preannunciava l’accoglimento per ordine cronologico ha intasato il sito dell’inps. Gli autonomi hanno passato la notte insonne, dalle 01 alle 8:30 inoltrate 300.000 domande, che continuano ad essere inviate alla velocità di 100 al secondo. Per non parlare della falla sul sistema che, all’accesso, carica i nominativi di altre persone. Questo supplizio è stato risparmiato ai dipendenti, gli autonomi si confermano lavoratori di serie B…
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