Il modello SR163 non serve più, come anche il modello AP03, il modello AP04 e il modello SR185. ERA ORA!!!!
Il modello SR163 è un documento che viene richiesto da INPS al fine di certificare il conto corrente per tutte le misure di sostegno al reddito (NASPI, Mamma Domani, bonus bebè….). Il documento conferma che il conto sia intestato veramente all’intestatario della prestazione e che sia attivo. Oltre alla compilazione dei dati anagrafici e l’iban, serve timbro e firma del funzionario della Banca. Leggermente semplificata è la procedura per il Modello SR163 per banche online, in questo caso non serve il timbro e la firma dell’impiegato ma un semplice Screenshot del conto.
La stessa procedura è necessaria anche per la liquidazione delle pensioni, con i modelli AP03 e AP04, rispettivamente per banche e Poste. Meno conosciuto, ma anch’esso insidioso e quindi pensionabile, è il modello SR185 richiesto per il bonus di rioccupazione per i lavoratori in cassa integrazione.
Perchè il modello SR163 non serve più?
In considerazione della situazione emergenziale venutasi a determinare a seguito della diffusione del virus COVID-19, che impone, a tutela della salute pubblica, restrizioni agli spostamenti dei cittadini sul territorio, l’Inps, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e delle misure di sostegno al reddito, ha accelerato l’adozione di strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle predette operazioni di validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica, sulla base di processi sistematici e continuativi di interrogazione degli archivi. In particolare, attraverso l’utilizzo di un DataBase Condiviso – previsto dai vigenti contratti di servizio – vengono svolte le attività di controllo della congruenza fra i dati in possesso dell’Istituto (dati identificativi del titolare della pensione/misura e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli conosciuti da Poste Italiane e dagli Istituti di credito incaricati dei pagamenti (dati identificativi dell’intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta), favorendo così lo svolgimento del servizio di titolarità dell’IBAN, in caso di prima liquidazione, e del servizio di allineamento dell’IBAN, nel corso del pagamento delle rate successive alla prima liquidazione.
La circolare Inps n. 48 del 29/03/2020
A partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall’Istituto mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
In ogni caso, anche in considerazione dello stato di funzionamento dei propri sistemi informativi e delle specifiche circostanze organizzative ed operative, sarà cura di Poste Italiane e di ognuno degli Istituti di credito porre in essere ogni iniziativa che assicuri lo svolgimento dei controlli di coincidenza fra i dati in possesso dell’Istituto (dati identificativi del titolare della pensione o della prestazione non pensionistica e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli di propria conoscenza (dati identificativi dell’intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta) prima dell’accredito della prestazione pensionistica e non pensionistica a carico dell’Istituto.
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