La sospensione mutuo consente di bloccare i versamenti delle rate nella misura della quota capitale e del 50% degli interessi. Secondo quanto previsto dal DL n. 23/2020, la sospensione è possibile fino a nove mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto e quindi fino al 9 gennaio 2021, ma il nuovo emendamento estende il termine consentito da 9 a 24 mesi.
Lo stop delle rate per un periodo di particolare difficoltà è consentito esclusivamente per i mutui su abitazione principale fino a 250.000 euro e per non più di due volte. Inoltre fino al 9 gennaio 2021, l’accesso al Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui contratti da meno di 12 mesi.
Chi ha diritto alla sospensione del mutuo
L’emergenza Covid ha visto il rifinanziamento del Fondo Gasparrini istituito con la legge 244 nel 2007 presso il ministero dell’Economia: 400 milioni di euro destinati ai lavoratori in difficoltà. I decreti emanati nel corso della pandemia hanno aperto l’agevolazione a più categorie e condizioni:
- perdita del lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato;
- perdita del lavoro di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- perdita del lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- subentro al titolare del mutuo per sopraggiunta morte, riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%;
- riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni;
- riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al primo trimestre 2019 per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Come presentare domanda
La richiesta di proroga va presentata direttamente alla banca, mediante il modulo disponibile anche sul sito di Consap. Oltre al modulo compilato, è necessario allegare la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti. Una volta inviata la domanda alla società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la risposta – positiva o negativa – dovrà arrivare entro 15 giorni.
Per quanto tempo è consentita la sospensione del mutuo?
Il richiedente sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi. La sospensione potrà essere:
- di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
- di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
- di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
Durante il periodo di sospensione sono applicati interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del finanziamento. Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo di Solidarietà, dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata che paghi normalmente.
ESEMPIO:
- Mutuo erogato nel mese di gennaio 2018
- Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
- Durata: 20 anni
- Numero rate da rimborsare: 240
- Importo: 100.000 euro.
- Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 489,47 euro
- Decorrenza sospensione: 01.05.2020, dopo il pagamento della 25° rata
- Durata sospensione: 18 mesi
- Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 91.053,90 euro
Sospendendo il pagamento delle rate per 18 mesi, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 2.253,58 euro. Il Fondo rimborserà alla banca il 50% dell’ammontare degli interessi di sospensione pari a 1.131,29 euro. Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire 1.126,79 euro a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo pari alla durata residua: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 5,24 euro al mese. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di diciotto mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.126,79 euro.
Siamo alla vigilia di una bolla?
Sono 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie su prestiti per un valore di 301 miliardi, e cui si aggiungono 106 miliardi di richieste di garanzia per nuovi finanziamenti bancari per micro, piccole e medie imprese presso il Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia
Italia’ di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono 16,6 miliardi di euro, su 896 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati delle misure a sostegno della liquidità in emergenza Covid, comunicati il 20 novembre 2020.
Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per 96 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto circa 218 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 550 mila adesioni, per circa 25 miliardi di prestiti.
Eppure questa valanga di sospensione mutuo è un grosso timore. La banca, prima di erogare un mutuo, esamina le caratteristiche del richiedente e il possesso dei requisiti per accedere al credito. Valuta, di caso in caso ed in base alle proprie politiche commerciali, la prevedibile capacità di rimborso del richiedente, prestando particolare attenzione alle condizioni reddituali del medesimo. Tali condizionali reddituali sono preistoria rispetto alle future condizioni post-emergenza.
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